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I compiti di verifica sull’osservanza delle norme per il contenimento dei consumi energetici negli edifici sono stati affidati alle Province dal decreto legislativo “Bassanini” (D.L. 112/98).
Tuttavia, le leggi regionali attuative del decreto e i Piani Energetici Regionali, possono disporre diversamente, attribuendo le verifiche anche ai Comuni (che superano i 40.000 abitanti).
Per questo motivo, per ulteriori informazioni è opportuno rivolgersi presso l’ufficio competente della propria Provincia o del proprio Comune.
Dichiarazione
L’impegno richiesto agli Enti Locali per questi controlli è sicuramente gravoso.
Pertanto la legge consente che, per gli impianti autonomi, sia possibile inviare all’ente locale competente il rapporto di controllo tecnico (allegato H) debitamente compilato.
In questo caso i controlli saranno effettuati con cadenza biennale solo ad un campione degli impianti corrispondenti ai rapporti di controllo pervenuti.
Saranno comunque controllati tutti gli impianti centralizzati e gli impianti autonomi cui non sia pervenuto il rapporto di controllo tecnico.
Sanzioni
Le sanzioni a carico del responsabile dell’impianto che non rispetti il D.P.R. n. 412 del 1993 sono elevate, e vanno dai 516 ai 2.600 Euro.
Tratto da "RISPARMIO ENERGETICO con gli impianti di riscaldamento" - ENEA