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Creato da Alessandra Mariani « clicca sul nome per leggere il curriculum dell'autore

Edificio e impianto termico come un unico sistema

Edifici nuovi e ristrutturazioni.
Gli edifici nuovi, per i quali siano stati iniziati i lavori di costruzione dopo il 1° agosto 1994, devono essere progettati e realizzati in modo da rispettare le nuove normative. Queste considerano l’impianto termico e l’edificio come un unico sistema che deve essere quanto più possibile efficiente dal punto di vista energetico e, naturalmente, sicuro.
Lo stesso principio vale anche in caso di:
 - ristrutturazione dell’impianto termico, cioè modifica sostanziale dei sistemi di produzione e di DISTRIBUZIONE del calore, compreso il caso di trasformazione di un impianto centralizzato in più impianti individuali;
 - installazione di un impianto termico in edifici esistenti;
 - sostituzione della caldaia.

Relazione tecnica.
Insieme alla denuncia di inizio lavori di costruzione dell’edificio o di ristrutturazione dell’impianto, il proprietario deve depositare presso il Comune una relazione che contenga:
 - il progetto dell’impianto termico;
 - il calcolo del fabbisogno energetico per il riscaldamento, cioè la quantità di energia richiesta dall’edificio e dall’impianto per mantenere la temperatura ambiente a 20°C per l’intera stagione di riscaldamento;
 - il calcolo del rendimento stagionale, cioè dell’efficienza dell’intero sistema che comprende l’involucro edilizio, la caldaia, la rete di DISTRIBUZIONE, i termosifoni ed i sistemi di regolazione.
Quindi l’insieme delle parti che compongono l’impianto termico:
 - la caldaia, che trasforma l’energia del combustibile in energia termica;
 - la rete di DISTRIBUZIONE dell’acqua o dell’aria calda;
 - i termosifoni, che trasferiscono l’energia termica all’ambiente interno;
 - i sistemi di regolazione (termostati, valvole ecc...), che ne gestiscono il funzionamento devono essere scelti e progettati insieme all’edificio e non, come spesso avveniva prima, in una fase successiva.

Dichiarazione di conformità.
Per garantire che l’impianto termico sia realizzato a regola d’arte, secondo le prescrizioni del progettista e nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, l’installazione deve essere effettuata da una ditta specializzata in possesso dell’abilitazione prevista dalla legge n. 46 del 1990.
A lavori ultimati, la ditta deve obbligatoriamente rilasciare al proprietario una dichiarazione di conformità dell’impianto necessaria, anche, per ottenere il certificato di abitabilità dell’immobile.
La dichiarazione di conformità dovrà essere completa degli allegati obbligatori:
 1. progetto nei casi previsti;
 2. sempre la relazione con tipologia dei materiali utilizzati;
 3. lo schema di impianto realizzato;
 4. il riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti;
 5. la copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali rilasciato dalla C.C.I.A.A.

 

Tratto da "RISPARMIO ENERGETICO con gli impianti di riscaldamento" - ENEA