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I servizi di interesse economico generale - Agi Energia -

Al momento in cui si scrive sembra scorretto cercare di analizzare il concetto di servizi di interesse economico generale in relazione solo a un singolo aspetto. Al contrario, pare che una definizione appropriata di tale locuzione debba tenere in considerazione una pluralità di ambiti e soprattutto di approcci metodologici.

In via assolutamente preliminare si dirà quindi che la tematica riferita ai SIEG assurge ormai a principio costituzionale, in quanto l’art. 16 del Trattato eleva il corretto espletamento di questo tipo di servizi a “valore dell’Unione”.

Il successivo fattore da valutare con attenzione è strettamente collegato con la disciplina risultante dal combinato disposto costituito dagli articoli 36 della Carta dei Diritti Fondamentali, II-96, III-122 e dell’articolo 16 del Trattato CE.

Vista in tal senso, infatti, l’esecuzione dei servizi in esame verrebbe “a costituire una vera e propria obbligazione a carico dell’Unione e degli Stati membri, a cui si giustappone il diritto degli utilizzatori, in funzione di due distinte esigenze superiori: quella di un livello minimo di welfare per i cittadini dell’Unione e quella di coesione europea” (M. Maresca).

Si noti come questa dimensione concettuale, integrante per i servizi in parola, sposti il baricentro della definizione verso l’aspetto che di fatto costituisce quella pretesa sociale che alcuna parte della dottrina ha chiamato users’rights.

In tal senso, in virtù di un criterio di interesse generale, lo svolgimento dei servizi in parola da parte delle imprese dovrebbe assicurare alla collettività delle prestazioni minime, perché legate appunto a specifici obblighi di servizio pubblico.

Quella che vede la funzione del concetto di SIEG come mezzo per derogare alla disciplina imposta dal diritto europeo in tema di concorrenza è forse la tematica più incisiva all’interno del panorama comunitario mercantile.

La norma di riferimento, per questo singolo aspetto, è rappresentata dall’art. 86 (ex 90) del Trattato che istituisce la Comunità europea.

Più nel dettaglio si dirà che la previsione di cui all’articolo sopra citato dispone che le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale siano completamente assoggettate alle regole in materia di concorrenza previste dal diritto comunitario: una limitazione al principio enunciato dalla norma è prevista però al paragrafo 2 della stessa.

Questo comma prevede infatti che le imprese incaricate della gestione dei predetti servizi siano sì sottoposte alle disposizioni “mercantili” del Trattato, ma esclusivamente nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, delle particolari missioni loro affidate.

Questa specifica previsione, soprattutto per la sua complessità applicativa, è tuttora collocata all’interno di un amplissimo dibattito incentrato soprattutto su due aspetti fondamentali: uno è inerente al significato concreto da dare al vocabolo “impresa”, il secondo invece riguarda l’individuazione della titolarità del potere di classificare una determinata attività come SIEG; si discute infatti, se tale potere sorga esclusivamente in capo agli organi comunitari o se sorga anche in capo ai singoli Stati membri.

Indubbiamente la regola in esame è stata oggetto di una evoluzione sistematica e interpretativa diventando, da semplice norma che assicura la parità di trattamento tra imprese pubbliche e private, uno strumento chiave utilizzato per favorire, e spesso per legittimare, il processo di liberalizzazione di molti mercati europei.

Per spiegare in modo più esaustivo il punto, si sottolineerà come tutta quell’attività, battezzata da taluni come “nuova gestione dei servizi pubblici in Europa”, sia stata assolutamente, e positivamente, influenzata dal diritto della concorrenza.

È di fatto grazie agli artt. 82 e 86 del Trattato CE che la nuova struttura dei servizi pubblici, basata sulla trasparenza, è diventata un obiettivo concreto effettivamente raggiunto in tutto il territorio comunitario che, con il passare del tempo, è stato arricchito e si è diffuso all’interno dei sistemi interni propri di ogni singolo Stato membro.

Tratto da Agi Energia