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Il periodo regolatorio - Alberto Biancardi -

Il rapporto fra impresa e regolatore è, di fatto, del tutto simile a una trattativa.

Estremizzando un poco i termini del discorso, è utile osservare che per raggiungere un risultato accettabile da entrambe le parti è opportuno fare in modo che questa trattativa definisca da subito il più ampio insieme di parametri possibile al fine di dare a entrambe le parti sicurezza reciproca e regolare il rapporto in modo trasparente tuttavia, quello che non può essere stabilito e quantificato all’inizio del primo ciclo di regolazione non può che essere precisato con il trascorrere del tempo.

Ovviamente, sulla base di una serie di regole comportamentali pattuite inizialmente e sulla base dell’esperienza accumulata.

Ad esempio, il contratto fra concedente e concessionario dovrebbe essere stipulato dopo aver identificato tutti i fattori di incertezza che caratterizzano il contesto economico e tecnologico del settore.

Lo stesso calcolo del fattore X a inizio periodo regolatorio è effettuato, di fatto, per valorizzare tutti quei fenomeni aleatori non esplicitati nella medesima formula tariffaria4 in singole variabili e specifici fattori di rischio.

In sostanza, il contratto deve essere formalizzato tenendo conto di quali sono le conseguenze che possono derivare da ogni fattore di rischio e da ogni fattore aleatorio che può influire sulle performance dell’impresa concessionaria.

Tali conseguenze vanno valorizzate con formule adeguate, e la gestione di ciascun rischio va affidata a chi è meglio in grado di svolgere questa attività.

Tutto ciò implica che, necessariamente, le due parti devono incontrarsi ciclicamente per valutare se e in che misura le regole contrattuali sono adeguate e se pur nell’ambito del rispetto delle linee generali del loro rapporto è opportuno apportare integrazioni e affinamenti alla formula tariffaria identificata inizialmente.

In altri termini, un contratto di lunghezza pluri decennale non può che essere incompleto e va ripartito in più periodi regolatori.

Al termine di ciascun periodo è necessario avviare un confronto per valutare il da farsi, non dovendosi escludere, se inizialmente previsto nel contratto di regolazione, la restituzione agli utenti di una quota degli eventuali extra-profitti conseguiti dall’impresa regolata.

Il periodo regolatorio, potrebbe anche essere di durata superiore ai canonici quattro o cinque anni.

È essenziale che la maggiore entità del periodo regolatorio non si traduca in una penalizzazione secca per i consumatori.

È pressoché impossibile definire una regola generale di identificazione, ripartizione e gestione dei rischi e dei fattori di aleatorietà, valida in tutti i settori di interesse Nars e in tutti i paesi in cui la medesima evenienza può accadere.

Quindi, una formula che ha ben funzionato in un determinato settore in un paese estero non funziona necessariamente e altrettanto bene in Italia.

Fra i casi esaminati nel settore idrico, è stato possibile constatare quante diversità di governance e di struttura tariffaria possono essere adottate, senza minare la solidità della regolazione nel suo insieme.

Ovviamente, al concessionario va data la più ampia garanzia sulla stabilità del quadro regolatorio e vanno fugati tutti i dubbi sulla possibilità da parte dell’Amministrazione di stravolgere i patti iniziali.

Tuttavia, questa garanzia non può portare a considerare del tutto intangibile ogni parte del contratto e del sistema tariffario messo a punto in avvio di rapporto.

È stata tracciata una sorta di linea guida generale da utilizzare ai fini dei riallineamenti tariffari da effettuare all’inizio di ciascun periodo regolatorio (cioè, per il calcolo del parametro tariffario X).

I due fattori cruciali identificati sono stati la possibilità di ridurre i costi da parte del concessionario e l’elasticità della curva di domanda.

In due casi, l’esame della struttura degli incentivi consiglia di accrescere la FREQUENZA dei riallineamenti:

a) nel caso di possibilità molto contenute di riduzione dei costi, i riallineamenti tariffari possono essere relativamente più frequenti, in quanto il disincentivo a ridurre i costi da parte dell’impresa regolata è molto circoscritto;
b) quando maggiore è l’elasticità della domanda, perché diviene maggiore la perdita netta di benessere dovuta a un mancato riallineamento tariffario e, di conseguenza, risulta maggiore l’esigenza (e il vantaggio per il consumatore) di ridurre la durata del periodo regolatorio.

Tuttavia, è evidente che questi sono parametri molto generali che hanno ampi margini di adattabilità a seconda dei singoli contesti e degli obiettivi che una politica di regolazione vuole raggiungere.

Resta il punto fermo sulla necessità di avere un periodo regolatorio di durata inferiore a quello di CONCESSIONE.