Trova le risposte!
Un viaggio esclusivo all'interno dell'energia, concepito e realizzato attraverso nuovi strumenti e linguaggi dove si stimola l'interesse e la creatività dei visitatori.

Altri articoli della stanza Casa

Creato da Francesco Asdrubali « clicca sul nome per leggere il curriculum dell'autore

La certificazione energetica degli edifici - Francesco Asdrubali -

Al riscaldamento degli edifici è ancora oggi associato nel nostro Paese il maggior consumo energetico del settore civile (la figura mostra come nei CONSUMI FINALI DI ENERGIA nel settore residenziale per funzione d’uso in Italia il 68% del totale sia nel residenziale); ciascuna delle unità abitative dotate di impianto fisso di riscaldamento nel nostro Paese (circa 19 milioni) consuma in media una tonnellata di petrolio all’anno per questa funzione.

In termini primari e sommando produzione e gestione, il sistema degli edifici è responsabile di circa il 30% del fabbisogno energetico nazionale, e quindi dell’ANIDRIDE CARBONICA prodotta (figura CONSUMI FINALI DI ENERGIA per settore in Italia).

 

Vi sono tuttavia ampi margini per quanto riguarda la riduzione dei consumi.
Il parco edilizio nazionale, infatti, è complessivamente poco efficiente e addirittura il 67% degli edifici è di epoca anteriore alla legge 373/76, prima normativa sul RISPARMIO ENERGETICO emanata in Italia: questi edifici sono stati progettati, quindi, senza considerare le problematiche energetiche.
A ciò si aggiunge il problema emergente del consumo energetico dovuto al condizionamento estivo, reso più grave proprio dallo scarso isolamento termico degli edifici.

Con l’emanazione della Direttiva 2002/91/CE, recepita nel nostro Paese con la "Legge Comunitaria 2003", si è ripreso ad affrontare il discorso dell’EFFICIENZA ENERGETICA degli edifici in maniera più concreta.
La Direttiva richiede di comprendere nello schema di calcolo del fabbisogno energetico degli edifici l’impiego di fonti di energia RINNOVABILI, di analizzare la fattibilità tecnica, ambientale ed economica dei sistemi energetici alternativi, di indicare il valore delle emissioni di CO2, di non contravvenire, nell’applicazione di requisiti minimi di prestazione energetica, ad altre prescrizioni relative all’uso, alla qualità, alla funzione degli edifici.
La stessa direttiva raccomanda un approccio esemplare degli edifici occupati da pubbliche amministrazioni e la fissazione e applicazione di requisiti minimi soprattutto per quanto attiene edifici esistenti, nonché un corredo di "raccomandazioni per il RISPARMIO ENERGETICO" e di misure per informare gli utilizzatori degli edifici sui metodi e le prassi per migliorare il rendimento energetico.

È di recente emanazione il Decreto Legislativo n. 192 del 19/08/05 relativo proprio all’"Attuazione della direttiva 2002/91 CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia".
Tale decreto non è solo il recepimento della direttiva, ma rappresenta anche un tentativo di unificazione delle varie metodologie di CERTIFICAZIONE presenti già da qualche anno a livello locale inserite spesso nei regolamenti edilizi.

Inoltre, nel luglio 2005 è stato pubblicato il Decreto attuativo dell’art. 4 comma 1 e 2 della Legge 10/91 che definisce i criteri generali per favorire ed incentivare l’uso razionale dell’energia; il Decreto si applica sia agli edifici di nuova costruzione che a quelli oggetto di importanti ristrutturazioni, dotati di impianto di riscaldamento e/o climatizzazione.

Il RISPARMIO ENERGETICO nel settore civile è pertanto visto, anche dal legislatore, come una priorità assoluta, soprattutto alla luce dei costi crescenti del petrolio e della necessità di rispettare gli impegni del PROTOCOLLO DI KYOTO.

Il primo riferimento di legge che ha introdotto il concetto di CERTIFICAZIONE energetica nel nostro Paese è stata la Legge 10/91; con l’art. 30 di tale Legge il legislatore si prefiggeva il raggiungimento di due ambiziosi obiettivi: da un lato introdurre specifiche norme per determinare la qualità energetica degli edifici, dall’altro indurre l’UTENTE finale ad includere il parametro energetico tra quelli che intervengono nella decisione d’acquisto di un immobile.

Per quanto attiene al primo punto, è chiaro l’intento da parte del legislatore di introdurre delle norme o delle procedure che descrivano la qualità energetica di un edificio o di una singola unità immobiliare. Appena due anni dopo la promulgazione della legge, la direttiva europea 93/76 chiariva eventuali dubbi sugli obiettivi reali della CERTIFICAZIONE energetica.
Uno degli articoli di tale direttiva, infatti, dichiara che "gli Stati Membri stabiliscono ed attuano programmi concernenti la CERTIFICAZIONE energetica degli edifici. La CERTIFICAZIONE energetica degli edifici consiste nella descrizione dei loro parametri energetici e deve permettere l’informazione dei potenziali utenti di un edificio circa la sua EFFICIENZA ENERGETICA".

Nello stesso articolo, inoltre, viene accolto quanto riportato nell’art. 30 della Legge 10/91 e cioè che il certificato energetico (unitamente al certificato di collaudo) deve essere portato a conoscenza dell’acquirente o del locatario dell’intero immobile o della singola unità immobiliare.

Nella recente Direttiva 2002/91/CE si prevede che, in fase di costruzione, compravendita o locazione di un edificio, l'attestato di CERTIFICAZIONE energetica sia messo a disposizione del proprietario o che questi lo metta a disposizione del futuro acquirente o locatario. Inoltre, l'attestato di CERTIFICAZIONE energetica degli edifici comprende dati di riferimento che consentano ai consumatori di valutare e raffrontare il rendimento energetico dell'edificio.

La conoscenza del costo energetico, e quindi finanziario, del proprio immobile, sia esso in fase di acquisto o di locazione, risulta estremamente importante per l’UTENTE finale, perché gli consente di confrontare immobili che, pur dotati di caratteristiche estetiche simili, presentino differenti economie di gestione per il condizionamento invernale.
Le conseguenze che la prassi della CERTIFICAZIONE Energetica comporta sono di grande portata: nel breve e lungo termine gli utenti sono indotti ad una maggiore riflessione sulle caratteristiche gestionali dell’immobile e sulle condizioni di vendita; inoltre, sul piano dell’offerta, si inducono i costruttori a confrontarsi sul tema della qualità energetica dell’edificio e, quindi, a offrire un prodotto migliore, mentre sul piano della domanda, i singoli proprietari sono stimolati a pretendere una maggiore qualità energetica o un perfezionamento delle prestazioni energetiche del proprio immobile, ottenendone dei vantaggi in termini economici e di comfort ambientale.

co-Autore Giorgio Baldinelli
Rivista Obiettivo impresa, settembre/ottobre 2006