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Recente normativa in materia di certificazione energetica - Francesco Asdrubali -

Nel recepimento italiano della Direttiva 2002/91/CE attraverso il D.L. n. 192 del 19/08/05 sono presenti articoli ed allegati tecnici di rilevanza per il tema specifico della CERTIFICAZIONE energetica.

All’art. 3 si sottolinea che la CERTIFICAZIONE energetica è obbligatoria per tutti gli edifici di nuova costruzione ovvero per gli edifici per cui è fatta richiesta di autorizzazione o CONCESSIONE edilizia successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo.

Le categorie escluse sono:

  • gli immobili recanti il codice dei beni culturali e del paesaggio;
  • i fabbricati industriali, artigianali ed agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze di processo produttivo;
  • i fabbricati isolati con una superficie inferiore ai 50 m2.

La CERTIFICAZIONE energetica, per edifici non di nuova costruzione, deve essere richiesta obbligatoriamente in caso di compravendita o locazione dell’immobile. Si indica che:

  • è sufficiente una CERTIFICAZIONE energetica comune per edifici serviti da un unico impianto centralizzato;
  • per appartamenti all’interno di un edificio è sufficiente la valutazione di un altro appartamento rappresentativo dello stesso condominio e della stessa tipologia;
  • la validità del certificato è di 10 anni (il certificato deve essere aggiornato a seguito di ristrutturazioni che modifichino le prestazioni energetiche);
  • il certificato deve essere affisso sull’edificio stesso in caso di edifici con superfici utili maggiori di 1000 m2 o di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico;

La relazione illustrativa del D.L., all’art. 6, esplicita la finalità di diminuire gli oneri a carico dei cittadini indicando in 100-200 Euro il costo di una CERTIFICAZIONE energetica.

L’entrata in vigore del D.Lgs 192/05 è stata posticipata, a seguito di modifiche apportate allo stesso, con il Decreto Ministeriale del 8/10/2006, secondo le scadenze riportare nel seguito.

Dal 1° luglio 2007 scatta anche per i vecchi edifici (esistenti o in fase di costruzione alla data di entrata in vigore del decreto 192 e cioè l’8 ottobre 2005) l’obbligo di CERTIFICAZIONE energetica, ma solo al momento della compravendita dell’immobile. Sempre a partire dal 1° luglio 2007 diventa obbligatoria la CERTIFICAZIONE energetica per gli edifici superiori a 1000 m2, nel caso di compravendita dell’intero immobile.

Dal 1° luglio 2008 lo stesso obbligo scatta anche per gli edifici sotto i 1000 m2, sempre nel caso di compravendita dell’intero immobile.

Dal 1° luglio 2009, invece, l’attestato di EFFICIENZA ENERGETICA diventa obbligatorio anche per la compravendita del singolo appartamento.
Inoltre, dal 1° gennaio 2007 il certificato energetico è una condizione indispensabile per ottenere le agevolazioni fiscali per ristrutturare edifici al fine dell’ottenimento di un maggior rendimento energetico.

Entro 180 gg dall’entrata in vigore del D.L. avrebbero dovuto essere emanate le Linee Guida nazionali e le metodologie di calcolo semplificate per la valutazione degli indici prestazionali; il relativo Decreto è atteso per la fine del 2006.

L’attuale mancanza di definizione delle linee guida per la CERTIFICAZIONE non crea comunque incertezza nel mercato edilizio: se da un lato gli edifici per i quali è stata richiesta la CONCESSIONE edilizia dopo l’entrata in vigore del decreto 192 (e quindi soggetti all’obbligo di CERTIFICAZIONE energetica) saranno ormai nella maggior parte dei casi completati nella prossima primavera (quando le linee guida entreranno presumibilmente in vigore), dall’altro, l’attuale decreto ed i relativi allegati provvedono a fissare una disciplina transitoria in base alla quale, fino a quando le linee guida non saranno emanate e rese operative, la CERTIFICAZIONE energetica potrà essere sostituita da un attestato di qualificazione fatto dal progettista dell’edificio o dal direttore dei lavori.

co-Autore Giorgio Baldinelli
Rivista Obiettivo impresa, settembre/ottobre 2006